Tregua fiscale per ritardo invio fatture e corrispettivi
La legge di Bilancio del 2023 prevede per eventuali ritardi di comunicazione su fatture e corrispettivi telematici la regolarizzare tardiva entro e non oltre il 31 Marzo 2023, godendo di sanzioni ridotte.
Con il provvedimento del 6 marzo, attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, l’Agenzia delle entrate estende la compliance anche alle irregolarità nelle tempistiche di emissione e invio delle fatture al Sistema di interscambio (S.d.I.) e della trasmissione telematica dei corrispettivi al Fisco.
L’Agenzia delle Entrate sta provvedendo perciò ad inviare lettere di compliance o di adempimento spontaneo circa la commissione di eventuali sanzioni dovute al mancato rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l’invio dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.
Il soggetto in violazione viene informato delle “contestazioni” del Fisco in modo molto semplice; la comunicazione è inviata alla PEC della partita iva, e al contempo viene messa un’informativa di dettaglio all’interno del “Cassetto fiscale” nella sezione “Fatture e Corrispettivi”.
Ci sono due modi di procedere se si è i destinatari di queste missive:
- fornire, e richiedere, nuovi elementi e motivazioni all’Agenzia delle Entrate;
- mettersi in regola con le pendenze, beneficiando anche della tregua fiscale, fissata al 31 Marzo 2023.
Per le fatture elettroniche, vengono indicati i dati che seguono:
- elenco e numero fatture emesse in ritardo,
- tipo di fattura,
- tipo documento,
- numero e data fattura/documento,
- data di trasmissione e identificativo Sdi file.
Mentre, per i corrispettivi giornalieri:
- elenco e numero invii trasmessi in ritardo,
- numero identificativo dell’invio,
- matricola del dispositivo,
- data di rilevazione e di trasmissione.
Quali sono le sanzioni previste in caso di mancato adempimento delle violazioni contestate?
In caso di mancato invio delle fatture elettroniche, la norma parla chiaro e dice che:
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati e’ punito con sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, e’ soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e’ dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Invece, per il tardivo invio dei corrispettivi:
Nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e’ pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
Come sanare la propria posizione?
Interviene a questo proposito la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023; in particolare, riferendosi alla c.d. sanatoria delle irregolarità formali, che stabilisce:
- per regolarizzare la sua posizione, il contribuente entro il 31 Marzo 2023, paghi una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.
Qualora, invece, tali violazioni hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo (IVA), sussistono due alternative:
- ravvedimento operoso ordinario, ex art.13 e 13-bis del D.Lgs 472/1997,
- ravvedimento speciale, per cui il contribuente versi, entro il 31 Marzo 2023 un diciottesimo delle sanzioni ordinarie per mancata o tardiva emissione di fattura o trasmissione dei corrispettivi, se le violazioni hanno inciso sulla dichiarazione annuale.