Il Codice della crisi e dell’insolvenza per le imprese minori.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 dell’ultimo decreto correttivo (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83), è entrato in vigore il 15 luglio 2022 il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Negli anni il Codice della Crisi è stato oggetto di diversi interventi legislativi e diverse modifiche. In questa occasione ci preme segnalare che molte novità riguardano anche le imprese che non sono in stato di crisi. In particolare, la principale novità per le imprese che non sono ancora in crisi è rappresentata dall’obbligo:
- per l’imprenditore individuale di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte»;
- per l’imprenditore collettivo (società ed enti) di adottare «un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».
Le nuove norme non sono solo un obbligo, ma devono essere colte come un’importante opportunità per la gestione dell’azienda.
Adeguatezza delle misure e degli assetti per la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa
Dal 15 luglio, in base al comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Successivamente, al comma 3, è previsto che l’assetto dell’impresa, organizzativo, amministrativo e contabile, in linea con le previsioni dell’art. 2086 c.c., deve consentire all’imprenditore collettivo di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi e assumere idonee iniziative.
Ai fini della previsione dell’emersione della crisi d’impresa, le misure idonee e gli adeguati assetti d’impresa di cui sopra, devono consentire di:
- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2” del Codice.
La norma precisa altresì che costituiscono segnali per la previsione dell’emersione della crisi:
- a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1″, nei confronti di creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Quanto già previsto nell’art. 2086 c.c. per l’imprenditore collettivo è quindi esteso anche all’imprenditore individuale, il quale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte.
All’impresa collettiva viene chiesto di attivare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in base alla natura e dimensione dell’impresa. L’assetto risulta adeguato laddove permetta la tempestiva rilevazione dell’eventuale stato di crisi, nonché l’adozione e l’attuazione di misure volte al suo superamento.
Come si è detto, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, gli assetti devono consentire congiuntamente di:
- 1. 1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- 2. 2. verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, nonché di rilevare i segnali di allarme relativamente ai debiti scaduti e ad eventuali esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari;
- 3. 3. ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata per poter effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Non è previsto un modello obbligatorio e specifico per la predisposizione di un assetto adeguato, lasciando libero arbitrio alla valutazione discrezionale da parte degli imprenditori.
Può essere di aiuto, per chiarire le idee, la recente sentenza n. 188/2021 del Tribunale di Cagliari che ha evidenziato le seguenti inadeguatezze legate all’assetto organizzativo:
- organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
- assenza di un mansionario;
- inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
- assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.
Per quanto riguarda l’assetto amministrativo:
- mancata redazione di un budget di tesoreria;
- mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
- mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- assenza di strumenti di reporting;
- mancata redazione di un piano industriale.
In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile:
- la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
- assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- mancata redazione del rendiconto finanziario.
Perché adeguarsi?
Adeguarsi ai principi imposti dal Codice della Crisi è innanzitutto necessario per il bene e lo sviluppo dell’impresa.
Ma rispettare la norma è anche l’unica soluzione che consente a imprenditori e amministratori di società di evitare (o attenuare) responsabilità personali.
ATTENZIONE: Si ricorda che, dal 16 marzo 2019, l’art. 2476 del Codice Civile ha aggiunto alle tradizionali forme di responsabilità degli amministratori di S.r.l. (verso la società, con azione da parte dei soci, nonché verso il terzo o il singolo socio in caso di danni diretti causati da atti dolosi o colposi), la responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
L’amministratore di una S.r.l. rischia quindi il proprio intero patrimonio personale se non ha adottato tutti gli strumenti necessari per la conservazione del patrimonio sociale.
E non è il caso di farsi trarre in inganno dalla “buona salute” dell’impresa. Le aziende sane non sono immuni da rischi, soprattutto in un contesto sempre più mutevole ed incerto come quello che sta caratterizzando gli ultimi anni.
In una recente sentenza del 19 gennaio 2022 il Tribunale Cagliari ha stabilito che la violazione del dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi è più grave quando la società non si trova in crisi, perché è proprio in questa fase che l’impresa ha le risorse anche economiche necessarie per predisporre con efficacia le opportune misure organizzative, contabili e amministrative.
La funzionalità di adeguati assetti volti alla tempestiva emersione dello stato di crisi viene peraltro premiata dalle misure previste dall’art. 25 del Codice della crisi, in quanto il poterne beneficiare è subordinato alla iniziativa tempestiva dell’organo amministrativo.
Si segnala infine che diverse Camere di Commercio stanno attivando Bandi che assegnano contributi a fondo perduto (voucher) finalizzati alla diffusione e allo sviluppo della prevenzione della crisi d’impresa, agevolando in particolare la partecipazione delle imprese ad iniziative di formazione e o di valutazione dell’adeguatezza della propria struttura organizzativa, economico e finanziaria, nonché l’acquisto di software.
La norma impone a tutte le imprese, senza alcun esonero legato alle dimensioni, di adeguare il sistema organizzativo, amministrativo e contabile ma prevede che lo stesso sia “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”. Non esiste quindi una formula unica per tutte le imprese.