Le novità della Legge di Bilancio 2023.
È stata pubblicata sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 Dicembre 2022 la Legge di Bilancio, legge del 29 Dicembre 2022, n. 197, approvata definitivamente il 29 Dicembre dal Senato della Repubblica. Riportiamo una sintesi delle principali misure.
PRINCIPALI MODIFICHE LEGGE DI BILANCIO 2023
1. Regime forfetario
È elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d’imposta.
2. Limite all’utilizzo del contante
È innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS.
3. Flat tax incrementale
Le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale. Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF.
4. Oneri generali di sistema
È disposto, per il 1° trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
5. IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet
Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Passa dal 22% al 5% l’aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.
6. Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni
È introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai soci e dei beni di imprese individuali.
La norma di favore prevede:
- la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale);
- una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa e in caso o meno di determinate situazioni l’imposta sostituiva è elevata al 10,5% o al 13%);
- l’imposta di registro ridotta al 50%;
- le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
7. Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni
È introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
8. Regolarizzazione delle irregolarità, adesione agevolata, definizione agevolata, conciliazione, ravvedimento speciale e stralcio
Sono state introdotte una serie di norme in materia di regolarizzazione con il Fisco, tra cui:
- Definizione agevolata controlli automatizzati. È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
- Sanatoria irregolarità formali. È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
- Ravvedimento speciale. In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso è consentito regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
- Annullamento automatico debiti fino a mille euro. Si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.
- Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione). Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.