Il Trattamento fiscale per le spese per omaggi.
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, vi proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per la loro corretta gestione occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette sia dell’imposta sul valore aggiunto.
IMPOSTE SUI REDDITI
IMPRESE
1. Spese di rappresentanza
Gli omaggi costituiscono, in linea di massima, spese di rappresentanza. La loro qualificazione (cfr. art. 108, comma 2, del D.P.R. n.° 917/1986 e successive modifiche (TUIR) – D.M. 19 Novembre 200/ – CM n.° 34/E/2009) risiede nel requisito essenziale della gratuità per il destinatario, il quale non corrisponderà corrispettivo o specifica controprestazione.
Attenzione: è sempre d’obbligo il rispetto dei principi di inerenza e congruità, cioè spese ragionevoli coerenti alle pratiche ed agli usi commerciali del settore in cui l’impresa opera e con l’obiettivo di generare benefici economici con la promozione sul mercato di beni (o servizi).
2. Omaggi a clienti
a) Beni non oggetto dell’attività dell’impresa
- Sono interamente deducibili se l’unitarietà del valore dell’omaggio non è superiore a 50,00 euro – «piccoli omaggi» – e non vanno inclusi tra le spese di rappresentanza. Bisogna considerare il costo complessivo di acquisto, inclusa l’eventuale IVA indetraibile.
- Quando il bene omaggiato supera il costo di 50 euro e quando sono offerti titoli rappresentativi di servizi (anche d’importo inferiore ai 50 euro), come ingressi omaggio al cinema, a teatro o alle terme, detti costi sono deducibili entro il «plafond di deducibilità» pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
b) Beni di propria produzione o rientranti nella propria attività commerciale
La deducibilità ai fini del reddito dell’esercizio va anche qui riferita a quanto già esposto ai precedenti punti a) e b). Si rinvia allo specifico paragrafo IVA ai fini del trattamento documentale.
3. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati
Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro (ex art- 95 del TUIR) in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Per lo stesso motivo, in capo al dipendente risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 3.000 euro; in caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al dipendente l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Diversamente, le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Il brindisi augurale può farsi rientrare tra le spese di ricreazione.
PROFESSIONISTI
1. Omaggi a clienti
Sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’oggetto.
2. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati
Non esiste specifica disciplina. Il costo degli omaggi dovrebbe essere deducibile per intero in conseguenza del fatto che, secondo la nozione fornita dal D.M. 19 novembre 2008, le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza.
IVA
Sono previste diverse fattispecie:
- non è mai detraibile l’IVA relativa agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (R.M. n. 666305/1990);
- la cessione gratuita a clienti di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente acquistati da terzi al fine di essere regalati) non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare (art. 2, D.P.R. n. 633/1972):
se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA, ovvero se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente non è superiore a € 50,00, è quindi ammessa la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di beni purché di valore non superiore a € 50,00; - la cessione gratuita a clienti di beni di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale è considerata cessione di beni e deve essere fatturata ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972.
(Se stai visualizzando la presente circolare in versione mobile, ruota in orizzontale il telefono per una migliore comprensione della tabella)
Prospetto riepilogativo del trattamento fiscale degli omaggi ai clienti |
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DESCRIZIONE |
IN FASE DI ACQUISTO |
NELLA SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA |
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DETR.NE IVA |
DEDUZ.NE COSTO |
EMISS.NE FATTURA |
TIPO |
RICAVO |
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Beni rientranti nell’oggetto dell’attività |
SI (*) |
SI |
SI |
soggetta ad IVA |
SI |
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore superiore a 50 euro |
NO |
SI (**) |
NO |
esclusa IVA |
NO |
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore non superiore a 50,00 euro |
SI |
SI |
NO |
esclusa IVA |
NO |
(*) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l’IVA in acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da considerare esclusa dall’IVA. (**) Nel limite percentuale dei ricavi e altri proventi indicati nel paragrafo “Imposte dirette”. |