Utilizzo del contante: dal 01 gennaio la soglia scende a 1.000,00 euro.
Dal 01/01/2022 nuovo limite per l’utilizzo del denaro contante.
L’art. 18 del D.L. n. 124/2019 (cd. “Collegato alla Legge di Bilancio 2020”), nel modificare l’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (cd. “Decreto antiriciclaggio”) ha previsto la riduzione dal 1° gennaio 2022 in poi:
- da € 1.999,99 a € 999,99 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante.
Il limite si applica anche al trasferimento:
- di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- di titoli al portatore in euro o in valuta estera.
Per trasferimenti pari o superiori a 1.000,00€ è invece necessario ricorrere all’intermediazione di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Frazionamento: il trasferimento in contanti superiore a tale limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (CM MEF n. 2/2012).
DEFINIZIONE DI SOGGETTI DIVERSI (FAQ n. 6 del Dipartimento del Tesoro del 3.10.2017)
Per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte. Ad. es. trasferimenti intercorsi tra:
- due società;
- legale rappresentante e socio;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
ASSEGNI
Per quanto attiene la disciplina degli assegni (bancari, postali e circolari) possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a € 1.000 esclusivamente indicando:
- il nome o la ragione sociale del beneficiario;
- la clausola di non trasferibilità (art. 49, co. 5, 7 e 8, D. Lgs. 231/2007).
OPERAZIONI DI PRELIEVO E VERSAMENTO
Le operazioni di:
- prelievo;
- e/o di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi;
se sono superiori ai limiti non concretizzano, quindi, automaticamente una violazione (FAQ n. 8 del Dipartimento del Tesoro del 3.10.2017).
REGIME SANZIONATORIO
Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni relative a tale disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Il minimo edittale:
- per le violazioni commesse e contestate dal 01/07/2020 al 31/12/2021, è pari a €. 2.000;
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere 01/01/2022, il minimo edittale sarà anch’esso abbassato ad €. 1.000 (art. 63 co. 1-ter , D. Lgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito).