Esonero contributivo per autonomi e professionisti: entro il 30 settembre l’invio delle domande
D.M. 17 maggio 2021; Inps, Messaggio 29 luglio 2021, n. 2761
Con il D.M. 17 maggio 2021 è diventata operativa la misura agevolativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2021 e rifinanziata dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che stabilisce l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua – ad esclusione dei contributi integrativi e premi e contributi Inail – prevede che possano beneficiare dell’agevolazione:
- i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps (gestioni speciali AGO artigiani e esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- i professionisti iscritti alle Casse private, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
- che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
- abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Le domande per ottenere l’esonero devono essere presentate:
- entro il 30 settembre 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps (per effetto della proroga disposta dall’Inps con Messaggio n. 2761/2021, con le modalità che saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione);
- entro il 31 ottobre 2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privata.
Per poter ottenere l’agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali richiesti, è necessaria la regolarità contributiva.